I vecchi buoni lavoro, aboliti nel 2017 dal governo Gentiloni sono stati, nel 2018, sostituiti dai voucher prestO INPS e dai libretti famiglia. Queste due nuove forme di retribuzione sono disciplinate dall’articolo 54 bis della Manovra Collettiva Decreto Legislativo numero 50/2017 che prevede delle modifiche rispetto ai precedenti buoni lavoro. Vediamo nel dettaglio i vari aspetti dei Voucher INPS.

Voucher PrestO Inps 2018: a cosa si riferiscono

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I nuovi voucher INPS regolamentano le prestazioni occasionali lavorative

I voucher PrestO Inps 2018 sono una forma di retribuzione per le prestazioni occasionali, da non confondersi con i lavori saltuari domestici che vengono retribuiti con i Libretti Famiglia.

Le due forme contrattuali si differenziano essenzialmente per una caratteristica fondamentale: i Libretti Famiglia possono essere utilizzati solo da privati che non sono titolari di un’azienda e che non figurano nella classe dei liberi professionisti. Alle prestazioni occasionali, invece, possono accedere:

  • Professionisti;
  • Lavoratori autonomi;
  • Associazioni private;
  • Enti privati;
  • Imprese;
  • Pubbliche amministrazioni: solo per determinati casi previsti dalla legge e solo per lavori temporanei ed eccezionali che vedremo in un paragrafo a parte.

Sono definite prestazioni occasionali i lavori che hanno le seguenti caratteristiche:

  1. Attività lavorative che danno luogo a compensi per un importo non superiore ai 5.000 euro annui, o a 2.500 euro annui se la prestazione è svolta presso un solo datore di lavoro;
  2. Attività lavorative che, nel loro complesso, sono svolte all’interno dello stesso anno civile per un massimo di 280 ore;
  3. Attività lavorative svolte da persone fisiche che non abbiano avuto dei rapporti di lavoro, sia esso subordinato o collaborazione coordinata e continuativa, nel semestre precedente con l’azienda;
  4. Caratteristica della sporadicità e saltuarietà della prestazione lavorativa.

Il lavoratore non può percepire, tramite la disciplina prevista per il contratto di prestazione occasionale, più di 5.000 euro all’anno dai diversi datori di lavoro e non più di 2.500 euro all’anno da un solo datore di lavoro.

Stessa regola vale per il datore di lavoro che non può superare una retribuzione di 2.500 euro all’anno a favore di un unico prestatore e non più di 5.000 euro all’anno verso più lavoratori.

Possono servirsi delle prestazioni occasionali le aziende che hanno un massimo di cinque dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il rapporto che si instaura tra azienda e prestatore dà, a favore di quest’ultimo, delle garanzie previste contrattualmente che sono:

  • Riposo settimanale;
  • Riposo giornaliero: 11 ore di riposo tra un giorno lavorativo e un altro;
  • Pausa giornaliera di circa dieci minuti ogni sei ore consecutive di lavoro;
  • Assicurazione contro gli infortuni secondo quanto previsto dall’Inail, con oneri a carico degli utilizzatori;
  • Assicurazione contro le malattie professionali all’Inail, con oneri a carico degli utilizzatori;
  • Iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS in base a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, numero 335;
  • Assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia;
  • Assicurazione per i superstiti;
  • Esenzione dall’imposizione fiscale. Va fatta una precisazione: nonostante l’esenzione, le retribuzioni valgono per determinare il reddito dei lavoratori extracomunitari necessario per la richiesta del permesso di soggiorno o per il rinnovo dello stesso.

Voucher PrestO INPS 2018: le novità rispetto al 2017

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Occorre registrarsi all’INPS per poter essere pagati mediante i voucher INPS

Per evitare l’abuso dei buoni lavoro da parte delle imprese committenti, la legge ha previsto che il pagamento del voucher sarà erogato dall’Inps; in questo modo per i prestatori c’è l’obbligo di iscrizione presso l’Istituto Nazionale di previdenza Sociale.

Se non viene fatta alcuna registrazione non sarà possibile, da parte del lavoratore, effettuare la prestazione e, di conseguenza, ricevere il relativo pagamento. Il mancato rispetto delle nuove regole, inoltre, comporterà delle sanzioni economiche che vanno da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.500 euro che saranno spiegate successivamente.

La registrazione può essere fatta in tre modi:

1. Tramite Pin dell’Inps;
2. Tramite le credenziali SPID, ossia Sistema Pubblico di Identità Digitale;
3. Attraverso la CNS, ossia la Carta Nazionale dei Servizi.

Sempre per evitare un abuso dei voucher inps, la legge stabilisce che esiste l’obbligo di comunicare all’Inps i seguenti elementi:

  1. Dati anagrafici del lavoratore;
  2. Dati identificativi del lavoratore;
  3. Luogo di lavoro;
  4. Oggetto della prestazione;
  5. Giorno in cui inizia il lavoro;
  6. Ora di inizio e di fine del lavoro;
  7. Retribuzione pattuita per il contratto di lavoro.

È possibile avvalersi di due metodi per inviare la comunicazione:

Via telematica. Entrando direttamente nel portale dell’Inps, seguendo le indicazioni che sono riportate nella guida operativa presente nella pagina dedicata;
Via telefono. Contattando il numero verde dell’Inps: 803164 da telefono fisso o 06164164 da cellulare.

Nel momento in cui si effettua la registrazione, l’utilizzatore dovrà scegliere se intende accedere al servizio previsto dal Libretto Famiglia o al servizio previsto per il Contratto di prestazione occasionale.

L’accesso al portale e la comunicazione, possono essere fatti dal prestatore, dal committente, ma anche da appositi intermediari abilitati, in base a quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1979, numero 12, e da enti di patronato. Per quest’ultimi la legge numero 152 del 30 marzo 2001 prevede delle restrizioni: gli enti di patronato, infatti, possono effettuare l’operazione di registrazione solo a nome del prestatore.

Rispetto al 2017 l’obbligo della comunicazione preventiva all’Inps è valido per tutti. Questa può essere effettuata anche il giorno stesso dell’inizio dell’attività lavorativa, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, con le modalità stabilite sopra: via telematica o contattando il contact center.

Rispetto ai vecchi voucher inps, quindi, nei buoni lavoro 2018 la comunicazione preventiva non può più avvenire tramite posta elettronica o sms da inviare alla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro.

Inoltre, nel 2017, gli elementi da indicare erano solo: dati anagrafici o codice fiscale del prestatore, luogo e giorno della prestazione e ora di inizio e di fine dell’attività lavorativa; non veniva fatta menzione né dell’oggetto del lavoro né della retribuzione pattuita.

Un ulteriore novità, rispetto al 2017, sta nel fatto che i buoni lavoro non potranno più essere acquistati dalle aziende presso banche e tabaccai, ma solo tramite la piattaforma online con pagamento tramite modulo F24. Va ricordato che non esiste più la possibilità di eventuali compensazioni con crediti fiscali servita in passato per acquistare i buoni lavoro.

Nel caso in cui la prestazione occasionale comunicata all’Inps non venga più svolta per qualsiasi motivo, l’azienda committente dovrà dare informazione all’Inps della revoca della dichiarazione precedentemente trasmessa entro tre giorni. Questi si contano dal giorno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta svolgere l’attività lavorativa.

Se l’azienda committente non ottempera a questo obbligo, l’Inps provvederà comunque, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della prestazione, a effettuare il pagamento della retribuzione con i relativi contributi a favore del prestatore, anche se di fatto non è stata svolta alcuna attività lavorativa.

Voucher PrestO Inps 2018: l’aspetto economico

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Il datore di lavoro non acquista più i voucher presso i tabaccai, ma li richiede all’INPS tramite modulo F24

La legge stabilisce gli importi minimi del Voucher PrestO Inps 2018: 12,41 euro lordi. Il prestatore percepisce 9 euro nette, i restanti 3,41 euro vengono trattenuti per contributi Inps, contributi Inali e oneri gestionali che sono rispettivamente: 2,97 euro, 0,32 euro e 0,12 euro.

L’importo maturato da parte del prestatore verrà erogato entro il giorno 15 del mese successivo a quello della prestazione, secondo due modalità:

Accredito nel conto corrente bancario del prestatore;
Bonifico bancario domiciliato che potrà essere riscosso presso uno degli uffici delle Poste Italiane, con oneri pari a 2,60 euro a carico del prestatore.

Per legge, nel contratto di prestazione occasionale, la retribuzione può essere concordata tra le parti, ma non può essere inferiore alle 36 euro giornaliere, pari a quattro ore lavorative, la paga oraria, inoltre, non deve essere minore di 9 euro all’ora, ad eccezione del settore agricolo dove è prevista una disciplina ad hoc che vedremo in un paragrafo a parte.

Affinché il prestatore riceva il pagamento occorre che il datore di lavoro comunichi, entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento dell’attività lavorativa, tutte le informazioni previste dalla legge che corrispondono a quelle necessarie perché la prestazione occasionale abbia luogo. Sarà compito dell’Inps inviare al prestatore la notifica della ricezione delle informazioni tramite mail o sms.

Voucher PrestO Inps 2018: le sanzioni

Coloro i quali non rispetteranno le nuove regole previste dovranno scontare delle sanzioni economiche ed amministrative. In particolare, se non viene data comunicazione tempestiva all’Inps, l’azienda dovrà pagare una multa che va dai 500 ai 2.500 euro al mese.

Dal punto di vista amministrativo, inoltre, c’è un’altra sanzione che viene applicata a quegli utilizzatori che superano il limite di durata o di importo della prestazione occasionale previsto dalla legge.

Se l’azienda impegna il prestatore per più di 280 ore in un anno civile o se lo retribuisce per un importo superiore a 2.500 euro, avrà l’obbligo di assumerlo con un contratto full time a tempo indeterminato.

Voucher PrestO Inps 2018: restrizioni d’uso per le imprese agricole e per le pubbliche amministrazioni

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Solo alcuni datori di lavoro possono utilizzare i voucher prestO per pagare una prestazione occasionale e per le PA vi sono anche più restrizioni

Le imprese agricole e le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, come forma contrattuale, le prestazioni occasionali e la retribuzione tramite voucher PrestO solo in determinati casi.

Le imprese agricole possono disporre pagamenti tramite il voucher PrestO solo per determinate categorie di lavoratori che sono:

1. Studenti con età inferiore ai 25 anni;
2. Persone fisiche che percepiscono integrazioni del salario a sostegno del reddito;
3. Persone fisiche che dispongono del DID: Dichiarazione Immediata Disponibilità, concesso dall’Anpal;
4. Disoccupati;
5. Persone fisiche che sono titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità.

Nel caso del settore agricolo, il compenso giornaliero non viene pattuito dalle parti, ma è stabilito in base alla retribuzione oraria prevista dal contratto collettivo, stipulato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative della nazione, delle prestazioni di natura subordinata.

La durata della prestazione non può superare i tre giorni consecutivi e non può essere minore al compenso previsto per quattro ore di attività lavorativa.

Le pubbliche amministrazioni, invece, possono disporre pagamenti tramite il voucher PrestO solo come retribuzioni per determinate attività lavorativa quali:

1. Attività lavorative connesse a emergenze a seguito di calamità o episodi naturali imprevisti;
2. Organizzazioni di manifestazioni: sportive, culturali, caritatevoli e sociali;
3. Prestazioni lavorative per enti pubblici o associazioni di volontariato per attività di solidarietà;
4. Lavori per eseguire progetti speciali destinati a categorie che si trovano nei seguenti stati: povertà, detenzione, tossicodipendenza, disabilità.

Voucher PrestO Inps 2018: i datori di lavoro che non possono usarli

Non possono utilizzare i voucher PrestO Inps come forma contrattuale, i datori di lavoro che si trovano in uno dei seguenti casi:

  • Aziende, imprese, enti, associazioni, professionisti e lavoratori autonomi che hanno occupato, nell’anno civile precedente, più di cinque lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato;
  • Imprese edili o imprese operanti in settori affini a quello dell’edilizia occupate nei seguenti settori: miniere, cave e torbiere;
  • Imprese edili o imprese operanti in settori affini all’edilizia che esercitano attività di escavazione, trattamento e lavorazione di materiale lapideo;
  • Imprese, aziende, enti, associazioni, professionisti e lavoratori autonomi che lavorano a seguito della vincita di appalti di opere e servizi.
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