Negli altri nostri articoli dedicati allo split payment, abbiamo parlato in più occasioni del meccanismo che è alla base di questa “scissione” dei pagamenti. Ma che cosa succede nel caso in cui il contribuente non rispetti tutto ciò che viene previsto dalla legge? Che cosa accade nel caso in cui ci si dimentichi di applicare quanto previsto dal legislatore in materia di split payment? E che cosa prevede la normativa tributaria sulle sanzioni che sono direttamente ricollegate alle omissioni e agli errori?

Per poterlo comprendere bisogna compiere una distinzione, evidenziando quali siano le sanzioni per l’impresa privata che eroga i propri servizi o i propri prodotti alla pubblica amministrazione e non applica il meccanismo dello split payment in modo corretto, e quali sono le sanzioni che invece sono ricollegate al comportamento dell’ente pubblico che non paga l’IVA nei modi e nei tempi previsti.

Per quanto attiene il primo caso, ovvero quello dell’impresa privata che eroga servizi o cede beni alla pubblica amministrazione, e che non rispetta i termini previsti, sono previste sanzioni amministrative in caso di non corretta emissione della fattura elettronica (si pensi, per esempio, alla dimenticanza nell’annotazione della dicitura “scissione dei pagamenti”). Nel caso in cui la fattura fosse sprovvista della prevista il contribuente rischia pertanto di vedersi applicata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo numero 471/1997: da 1.000 ad 8.000 euro di sanzioni amministrative.

Di contro, se l’ente pubblico non paga l’IVA nei modi previsti, e dunque vi è un omesso o ritardato pagamento dell’imposta relativa ad operazioni di split payment, lo stesso ente sarà invece sanzionato in base all’articolo 13 del Decreto Legislativo 471/1997, quindi con sanzione base al 30% (ravvedibile).

Ricordiamo infine che il meccanismo dello split payment comporta anche che i fornitori della pubblica amministrazione accumuleranno credito IVA di carattere strutturale, quantomeno per coloro che lavorano prevalentemente con la P.A. medesima. Tale affermazione deriva dal fatto che siccome l’imposta sul valore aggiunto sugli acquisti relativi alle forniture che hanno consentito, loro volta, di effettuare le operazioni nei confronti della P.A., consentono comunque la detrazione dell’IVA. Pertanto, la normativa sullo split payment ha previsto che le operazioni in oggetto rientrino nel calcolo di quelle che possono ottenere il rimborso IVA in via prioritaria ai sensi dell’art. 38-bis del d.p.r. 633/1972.

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