A partire dal primo maggio del 2015 i lavoratori con contratto subordinato, quindi dipendente, possono usufruire di tutele e indennizzi in caso di perdita involontaria della propria occupazione. Il programma di sostegno alla disoccupazione è la NASPI, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego.

Si tratta di un supporto di natura economica che ha sostituito la vecchia ASpl, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego, per ottenere la quale è necessario presentare domanda presso l’Inps esclusivamente tramite via telematica, oppure servendosi dei servizi degli Enti di Patronato preposti.

Chi può richiedere la NASPI

Possono richiedere l’indennità di disoccupazione tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, purché non siano stati licenziati per giusta causa a parte alcuni casi particolari. Rientrano in questa categoria :

  • apprendisti;
  • dipendenti pubblici e statali con contratto a tempo determinato;
  • lavoratori dipendenti del settore arte e spettacolo;
  • lavoratori dipendenti di società cooperative.

Invece non possono accedere alla NASPI :

  • i lavoratori pubblici e statali con contratto a tempo indeterminato;
  • i lavoratori extracomunitari con contratti stagionali;
  • i lavoratori del settore agricolo.

Bisogna specificare che sia per quanto riguarda i lavoratori extracomunitari con contratti di lavoro stagionali, quanto gli occupati del settore agricolo, essi sono esclusi dalla NASPI perché rientrano già in programmi di disoccupazione speciali.
Inoltre per rientrare nei criteri di inclusione deve sussistere una tra le seguenti condizioni :

    • stato di disoccupazione involontario;
    • requisito contributivo;
    • requisito lavorativo.

Requisiti per lo stato di disoccupazione

I lavoratori possono rientrare in questa categoria e accedere alla NASPI qualora si trovino senza lavoro e siano iscritti ai Centri per l’Impiego territoriali. In caso di dimissioni volontarie è possibile accedere al sussidio soltanto qualora queste fossero pervenute durante il periodo di maternità.

Anche a seguito di un licenziamento per giusta causa è comunque possibile accedere al sussidio di disoccupazione, purché le motivazioni siano legate a :

      • molestie sessuali sul posto di lavoro;
      • mancate retribuzioni degli stipendi;
      • riduzione delle mansioni e delle qualifiche;
      • mobbing;
      • peggioramento delle condizioni lavorative per cessione dell’azienda;
      • spostamento di sede senza una giusta motivazione.

Per accedere alla NASPI bisogna aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione versate negli ultimi 4 anni, esclusi periodi di malattia, infortunio, permessi, congedi e di cassa integrazione straordinaria. Inoltre è necessario aver lavorato almeno 30 giorni nell’ultimo anno prima della richiesta, eccetto casi particolari legati a cause straordinarie.

Come richiedere l’indennità di disoccupazione

La domanda per richiedere la NASPI deve essere presentata esclusivamente per via telematica presso l’Inps. È possibile effettuare la richiesta personalmente tramite il proprio codice PIN personale, oppure rivolgendosi ai CAF e agli Enti di Patronato. Infine è possibile servirsi del Contact Center dell’Inps sia da fisso, 803164 che da mobile, 06164164.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre 68 giorni dalla data della cessazione del rapporto di lavoro. Le uniche eccezioni riguardano la maternità o una malattia grave, per le quali sarà necessario presentare tutta la documentazione richiesta.

Durata e importo della NASPI

L’indennità di disoccupazione può essere erogata a partire dall’ottavo giorno successivo alla cessazione dell’attività lavorativa, purché la richiesta sia stata inviata entro tale termine. Altrimenti decorrerà a partire dalla giornata successiva a quella della presentazione della domanda.

La durata della NASPI viene calcolata in base al numero delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni; per il conteggio sono valide soltanto quelle comprovate dal versamento dei contributi, divise per due. Qualora si fosse beneficiato di altri sussidi di disoccupazione questi saranno esclusi dal conteggio.

L’importo dell’indennità di disoccupazione viene calcolato in base alla retribuzione mensile. Se questa è inferiore o uguale al minimo salariale di 1.195,00€, allora sarà riconosciuto un assegno pari al 75per cento dello stipendio. Altrimenti qualora superi questa cifra verrà aggiunta una quota del 25per cento della differenza tra il proprio salario e il minimo indicato dall’ISTAT.

In generale l’assegno della NASPI non può superare mai i 1.300,00€, inoltre è soggetto al decurtamento del 3per cento per ogni mensilità a partire dal 4° mese di erogazione del servizio. L’importo può subire delle ulteriori riduzioni fino a un massimo dell’80per cento nei seguenti casi :

      • attività di lavoro autonomo negli ultimi 4 anni;
      • impiego con contratto di lavoro a chiamata;
      • attività di lavoro accessorio;
      • nuovo impiego con contratto di lavoro subordinato.

In questi casi è possibile subire il decurtamento del sussidio ma continuare a percepirlo, purché il reddito generato dalle attività lavorative sia tale da rimanere inferiore ai requisiti minimi per la disoccupazione.

Quando si perde l’indennità di disoccupazione

Esistono alcuni casi nei quali l’Inps può interrompere senza preavviso l’erogazione del sussidio, portando alla sospensione o alla completa cessazione dell’indennità di disoccupazione a seconda dei casi. Tra questi ci sono :

    • attività lavorative non dichiarate all’Inps;
    • mancata frequenza dei corsi professionali e delle attività proposte;
    • accesso ai contributi pensionistici;
    • occupazioni con retribuzione superiore ai redditi minimi;
    • acquisizione di assegni d’invalidità.
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