L’assegno di pensione sociale

L’assegno sociale è una prestazione economica, di natura assistenziale, corrisposta a soggetti in condizioni economiche disagiate, al compimento di una determinata età. Guarda anche a che età si va in pensione?

L’assegno di pensione sociale è stato introdotto nel nostro ordinamento a decorrere dal primo gennaio del 1966, sostituendo la cosiddetta “pensione sociale”.

La pensione sociale: requisiti

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L’assegno sociale è una prestazione economica, di natura assistenziale, corrisposta a soggetti in condizioni economiche disagiate, al compimento di una determinata età

I requisiti necessari per poter beneficiare dell’assegno di pensione sociale sono i seguenti:

  • 66 anni e 7 mesi di età (requisito adeguato, nel 2018, alla speranza di vita).
  • Possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza comunitaria o, infine, cittadinanza extracomunitaria, in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo;
  • Residenza effettiva ed abituale in Italia;
  • Essere privi di reddito, oppure essere in possesso di redditi inferiore ai limiti previsti dalla legge;
  • Aver soggiornato, legalmente e senza interruzione in Italia, da 10 o più anni.

Nell’anno 2018 per poter richiedere l’assegno mensile della pensione sociale e, quindi, definire la sussistenza dei requisiti utili ai fini della presentazione della domanda, rientrano nel reddito ai fini della determinazione dell’assegno sociale:

  • redditi assoggettabili all’Irpef, al netto di contributi Inps e Inail;
  • redditi esenti;
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;
  • redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva;
  • redditi derivanti da terreni e fabbricati;
  • pensioni di guerra;
  • rendite vitalizie percepite da Inail;
  • pensioni dirette percepite da altri Stati;
  • pensioni ed assegni di invalidità;
  • assegni per alimenti percepiti in applicazione di quanto disposto dal codice civile.Diversamente non rientrano nel il calcolo del reddito utile:
  • i Trattamenti di Fine Rapporto e anticipazioni su trattamenti predetti;
  • il reddito della casa in cui si abita;
  • i redditi arretrati sottoposti a tassazione separata;
  • le indennità di accompagnamento per invalidi;
  • vitalizi percepito da ex combattenti della prima guerra mondiale;
  • arretrati di lavoro svolto all’estero.

Ai fini della determinazione del reddito utile (al netto di Irpef e dell’Inps) rilevano, quindi, i redditi di qualsivoglia altra natura, come quelli derivanti da stipendi, da rendite agrarie e di fabbricati, le pensioni, oppure tutti gli introiti soggetti all’Irpef.

Assegno di pensione sociale: la reversibilità

All’assegno di pensione sociale non si applica il diritto di reversibilità; vale a di che, in casi di morte del titolare, non ne potranno mai beneficiare né il coniuge né gli eredi.

L’assegno e il suo ammontare

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L’ammontare dell’assegno sociale è di 453€ al mese

L’assegno sociale ammonta ad euro 453,00, moltiplicato per 13 mesi, nell’anno 2018. L’importo che viene effettivamente corrisposto al titolare di pensione sociale, invece, dipende dal suo reddito e da quello del proprio coniuge. Infatti, ad esso spetta la corresponsione dell’intero importo qualora il titolare non possegga alcun reddito; diversamente si assisterà ad una riduzione dell’assegno annuale per in importo pari a quello del reddito annuale del titolare (ed eventualmente del suo coniuge).
In particolare, l’assegno rispetterà le regole di seguito riportate.
L’assegno sociale viene riconosciuto in misura intera:

  • a coloro che non sono coniugati e che non possiedono alcun reddito;
  • a coloro che sono coniugati e che abbiano un reddito familiare più basso dell’ammontare annuo dell’assegno.

L’assegno sociale viene corrisposto in misura ridotta:

  • a coloro che non sono coniugati e che dichiarano un reddito inferiore all’ammontare annuo dell’assegno;
  • a coloro che hanno un reddito familiare di importo compreso tra l’importo annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.

L’Inps provvede annualmente a controllare i redditi e, di conseguenza, provvede alla liquidazione definitiva, alla modifica o alla sospensione dell’assegno, avvalendosi delle dichiarazioni dei redditi presentate dagli interessati.

L’assegno sociale non è assoggettato all’Irpef. Inoltre, bisogna ricordare che questo tipo di prestazione viene erogata con il carattere di provvisorietà; vale a dire, in base alla dichiarazione dei redditi presentata dal titolare, l’Inps ha la possibilità di determinare il conguaglio della prestazione entro il mese di luglio dell’anno successivo.

Modalità di richiesta dell’assegno sociale

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Per richiedere l’assegno sociale, rivolgersi all’INPS

Coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti dalla legge potranno richiedere l’assegno sociale direttamente all’Inps, per via telematica, tramite una delle seguenti modalità:

  • via internet dal sul sito dell’INPS (www.inps.it), utilizzando i servizi telematici ivi presenti
  • via telefono, attraverso il contact center
  • attraverso i patronati e gli intermediari dell’Istituto, tramite i servizi telematici attivati presso gli stesso.

L’assegno della pensione sociale: come richederlo e decorrenza

Nella domanda dell’assegno sociale l’interessato deve autocertificare i propri dati personali, la situazione reddituale e l’eventuale ricovero in istituto con retta a carico dello Stato.
Pertanto, in caso di corresponsione dell’assegno, la sua deccorenza avverrà dal mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.

Rigetto della domanda di pensione sociale

Nel caso in cui la domanda venisse rigettata, è possibile presentare ricorso amministrativo al Comitato provinciale dell’INPS, entro 90 giorni dalla data di notifica della comunicazione del rigetto.

Ricovero presso Istituti

In caso di ricovero presso un istituto con retta a carico dello Stato o altro ente pubblico, il titolare dell’assegno sociale subirà una riduzione dell’assegno stesso, in misura diversa a seconda che la retta sia a totale o parziale carico dello Stato o ente pubblico.
Diversamente, se la retta a carico del pensionato è suoperiore al % dell’assegno percepito, il titolare dell’assegno stesso non subrà alcuna decurtazione.

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Si parla sempre più spesso dell’assegno sociale per le casalinghe: verrà riconosciuto dallo stato italiano?

Pensione sociale e pensione di inabilità

Qualora al titolare dell’assegno fosse stata riconosciuta una invalidità civile prima del compimento dei 65 anni di età, e quindi fosse già titolare della pensione di inabilità (o assegno mensile), al compimento dell’età di 65 anni l’erogazione della provvidenza economica verrà interrotta e corrisposto l’assegno sociale.
Diverso trattamento verrà riconosciuto nel caso di invalidità riconosciuta dopo il compimento dei 65 anni di età.

Qualora avvenisse il superamento dell’importo del reddito previsto per il riconoscimento della pensione sociale, l’Inps provvederà ad effettuare l’interruzione dell’assegno, per poi eventualmente ripristinarlo in caso di abbassamento dei limiti massimi prescritti.

Pensione per le casalinghe?

Molto discussa in questi ultimi anni è il riconoscimento di un assegno a favore delle casalinghe.
È risaputo che l’attuale periodo storico, segnato dalla particolare situazione di crisi economica generale e di penuria delle casse dell’Inps, non potrebbe far sperare ad un riconoscimento della pensione alle casalinghe.
Sicuramente gioca il principio in base al quale l’Inps non è in grado di garantite una pensione decente nemmeno a chi versa attualmente i contributi, tantomeno a che i predetti contributi non ne ha mai versato durante la propria vita.

Tuttavia, l’occupazione di una donna, casalinga madre di famiglia, seppur di considerevole dignità, non viene riconosciuta ai fini di una corresponsione di una prestazione pensionistica specifica.
Quindi, la casalinga in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, e non titolare di alcun altro reddito o titolare di reddito inferiore all’importo dell’assegno sociale vigente, potrà beneficiare dell’assegno sociale come qualsiasi altro cittadino italiano o comunitario.

Infine, focalizzare l’attenzione sulle casalinghe per sottolineare la mancanza di una prestazione economica previdenziale di categoria è sbagliato, poiché il problema viene risolto a priori ricomprendendo le casalinghe nella fascia sociale dei cittadini a basso reddito, ai quali viene riconosciuto l’assegno sociale, a prescindere dai contributi versati.

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