Come abbiamo avuto modo di anticipare in altre sezioni dei nostri approfondimenti  dedicati alla pensione 2019, particolari benefici sono rivolti nei confronti di coloro che svolgono mansioni gravose e usuranti, ai quali non si applica ad esempio l’adeguamento alle aspettative di vita.

Ma quali sono questi lavori definitivi “gravosi” o “usuranti”?

Abbiamo cercato di riepilogare, negli elenchi di seguito, le casistiche più ricorrenti.

I lavori gravosi

A fini previdenziali, sono considerati lavori gravosi quelli svolti da:

  • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  • conciatori di pelli e di pellicce;
  • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • conduttori di mezzi pesanti e camion;
  • addetti alle professioni infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  • addetti all’assistenza personale di individui in condizioni di non autosufficienza;
  • insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
  • facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
  • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
  • operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
  • operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
  • pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  • lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione;
  • lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature;
  • marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne

I lavori usuranti

Sono invece considerati lavori usuranti, i seguenti:

  • lavori in galleria, cava o miniera;
  • lavori in cassoni ad aria compressa;
  • lavori svolti dai palombari;
  • lavori ad alte temperature;
  • addetti alla lavorazione del vetro cavo;
  • lavori espletati in spazi ristretti;
  • lavori di asportazione dell’amianto. Inoltre sono ricompresi i
  • lavoratori notturni a turni, nonché coloro che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi pari all’intero anno lavorativo,
  • gli addetti alla “linea catena” e i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto.
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