Quando si è alla ricerca di un investimento sicuro per i propri risparmi, nel mare di offerte che si trovano in giro ci si imbatte nei Buoni fruttiferi postali.

Ma anche nei Buoni fruttiferi postali cointestati. Ma cosa sono e come funzionano? Cerchiamo di scoprirlo e di non farci trovare impreparati.

Che cosa sono i buoni fruttiferi postali?

I Buoni Fruttiferi Postali sono dei prodotti finanziari di investimento in uso fin dal 1925. Sono dei titoli garantiti e rilasciati dallo Stato Italiano. Più precisamente vengono rilasciati dalla Cassa Depositi e Prestiti, che altro non è che una società per azioni controllata e gestita dallo stato Italiano, o meglio dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Come si può intuire, i buoni fruttiferi postali, sono definiti così poiché la loro collocazione è una prerogativa esclusiva delle Poste Italiane. Perciò i buoni fruttiferi postali vengono emessi e rimborsati esclusivamente presso gli uffici delle Poste Italiane.

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Oltre ai buoni fruttiferi postali ordinari, che vengono emessi fin dal 1925, se ne possono trovare di diversi tipi: ci sono anche i Buoni fruttiferi postali dematerializzati, i Buoni fruttiferi postali per minori, i Buoni fruttiferi postali cointestati ed anche i Buoni fruttiferi postali in lire, cioè quelli emessi prima del duemila.

I buoni fruttiferi postali in lire altro non sono che dei buoni emessi prima dell’anno duemila e del passaggio all’euro. Questi buoni alla loro emissione avevano una valenza trentennale, scaduta questa si hanno a disposizione dieci anni di tempo per richiedere il rimborso. Passati questi dieci anni il rimborso non è più richiedibile e cada in prescrizione il credito.
I buoni fruttiferi postali sono un investimento a lungo termine. Quelli emessi negli anni dal 1986 al 2000 hanno una valenza trentennale, mentre quelli emessi dal duemila in poi hanno una scadenza ventennale. Ovviamente possono essere liquidati in qualsiasi momento.

Essendo considerati un investimento sicuro, i buoni fruttiferi postali hanno un tasso di rendimento relativamente basso, ma a crescita graduale. Si consideri che ad aprile 2017 i tassi di rendimento lordi annui cominciavano con uno 0,5per cento nel primo anno di sottoscrizione e poi gradualmente salivano fino al 2,5per cento al ventesimo anno.

Caratteristiche principali dei buoni fruttiferi postali

  • si sottoscrivono e vengono rimborsati solo ed esclusivamente presso gli uffici di Poste Italiane
  • il rimborso può essere richiesto anche anticipatamente rispetto al periodo predeterminato
  • non ci sono spese o commissioni né per la loro sottoscrizione né per il loro rimborso
  • l’importo minimo per la sottoscrizione è di cinquanta euro
  • l’investimento è di tipo continuativo, non c’è un periodo né un importo predeterminato, come ad esempio per le obbligazioni
  • le condizioni per l’emmissione dei buoni fruttiferi postali, che possono variare anche mensilmente, vengono stabilite prima della loro emissione e rimangono quelle fino al momento in cui si richiede il rimborso

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  • il rimborso anticipato può essere fatto solo per l’intero ammontare del buono e non può essere frazionato
  • il rimborso dell’intero capitale che si aveva investito in buoni fruttiferi postali è sempre garantito
  • i rendimenti dipendono dal tipo di buono fruttifero postale sottoscritto ed è in stretta correlazione col periodo di tempo trascorso dalla loro emissione e con quello che manca fino alla loro scadenza
  • i rendimenti solitamente sono crescenti nel tempo
  • i rendimenti già maturati vengo corrisposti al momento del rimborso insieme all’intero capitale che era stato investito
  • i buoni fruttiferi postali con investimenti superiori a cinquemila euro sono soggetti a imposta di bollo
  • l’imposta di bollo viene calcolata anno per anno e viene detratta dalla somma rimborsata, al momento del rimborso
  • i buoni emessi fino al 1986 non sono soggetti alla ritenuta fiscale
  • i buoni emessi fino al 31 agosto 1987 sono soggetti a una ritenuta fiscale del 6,25per cento mentre quelli successivi a una ritenuta del 12,50per cento

Differenze tra i buoni ordinari e quelli dematerializzati

La principale differenza che esiste tra i buoni fruttiferi postali ordinari e i buoni fruttiferi postali dematerializzati, oltre ovviamente alla forma in cui vengono emessi, è la modalità di rimborso.

buoni-fruttiferi-postali-2017-dematerializzatiCome già detto nel paragrafo precedente, i buoni fruttiferi postali ordinali possono essere rimborsati anticipatamente, ma in un unica soluzione, mentre i buoni fruttiferi postali dematerializzati danno la possibilità di richiedere dei rimborsi anche frazionati.

I buoni fruttiferi postali dematerializzati richiedono il possesso di un conto corrente postale o di un libretto postale. Si posso sottoscrivere anche direttamente online e il rimborso alla scadenza è automatico.

Alla scadenza dei buoni fruttiferi postali dematerializzati viene versato, sul conto corrente postale o sul libretto postale a cui si appoggiano, un importo pari alla cifra investita e agli investimenti che sono maturati nel tempo su tale cifra.

Buoni Fruttiferi Postali Cointestati

buoni-fruttiferi-postali-cointestatiI buoni fruttiferi postali cointestati prevedono più di un intestatario e di conseguenza più persone che possono chiedere il rimborso.
In questo caso i buoni fruttiferi postali sono nominali e quindi non sono cedibili ad altre persone. Per poter essere estinti il rimborso deve essere richiesto dagli intestatari.

Esiste una sola possibilità in cui un buono fruttifero postale cointestato possa essere ceduto ad altri ed è in caso di morte di uno dei cointestatari o di tutti. In caso di morte dei cointestatari il buono fruttifero postale passa agli eredi, mantenendo le condizioni poste in essere al momento della sottoscrizione.
Sarà poi l’erede a decidere se estinguere il buono o mantenerlo in essere e far maturare gli interessi. Sempre con riguardo alle condizioni iniziali.

Modelli di rimborso dei buoni cointestati

La cointestazione di un buono può essere fatto in due modi diversi: tramite modello a pari facoltà di rimborso e senza pari facoltà di rimborso.

  • Il modello a pari facoltà di rimborso di un buono fruttifero postale prevede che le persone, a cui viene cointestato il buono fruttifero postale, abbiano la stessa pari facoltà di richiedere il rimborso. In altre parole basta la presenza e la richiesta di una sola delle persone a cui il buono è cointestato perché l’ufficio postale emetta il rimborso.
  • L’altra opzione è che le persone, a cui viene cointestato il buono fruttifero postale, non abbiano la stessa pari facoltà nell’estinguere il buono e nel richiedere il rimborso. In questo caso per poter chiedere il rimborso è necessaria l’autorizzazione di ogni singola persona a cui è stato intestato il buono fruttifero postale.

Rimborso in caso di decesso di un cointestatario

Poiché, come abbiamo detto nel paragrafo precedente, le clausole per il rimborso sono due, che differiscono completamente, anche in caso di decesso di un cointestatario i casi, per quanto riguarda il rimborso, sono due diversi.

Avremmo un caso più semplice che riguarda la morte di un cointestatario, con riguardo a dei buoni fruttiferi postali senza pari facoltà di rimborso, e il caso più complicato con riguardo ai buoni fruttiferi postali con pari facoltà di rimborso.

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Rimborso in caso di decesso senza pari facoltà di rimborso

In questo caso ovviamente, poiché rimangono in essere le condizioni contrattuali decise al momento della sottoscrizione, per il rimborso sarà necessaria l’autorizzazione di tutti i cointestatari.

Essendo morto un cointestatario, il buono fruttifero postale passerà al suo o ai suoi eredi. Essi ne diventano i nuovi cointestatari insieme a quelli rimasti.
Di conseguenza per un eventuale richiesta di rimborso da parte di altri intestatari ci sarà bisogno dell’approvazione anche degli eredi del cointestatario deceduto.

Rimborso in caso di decesso con pari facoltà di rimborso

In realtà questo caso non è il più complicato, o almeno non dovrebbe esserlo. Il problema viene reso complicato dagli uffici postali, e dalla solita burocrazia, a cui le poste si aggrappano.

Le poste, infatti, in caso di decesso di un cointestatario, iniziano una trafila burocratica, richiedendo tutta una serie di documenti tra cui: il certificato di decesso, l’apertura della pratica di successione e la presenza degli eredi.

Direi però che in questo caso non ci serve che intervenga la legge a dirci che questa è una procedura sbagliata e illegittima.
Infatti, essendo in presenza di un buono con pari facoltà di rimborso, la facoltà di rimborso resta valida anche nel caso di decesso di un cointestatario.
Questa possibilità viene garantita proprio dalla clausola posta in essere al momento della sottoscrizione.

Perciò che non importa se l’altro intestatario sia l’erede, così come non hanno molto importanza gli eredi del defunto. La clausola, posta in essere di pari facoltà di rimborso, permette che il rimanete intestatario possa richiedere autonomamente il rimborso del buono fruttifero postale.

Purtroppo può succedere che l’ufficio postale presso il quale ci si rivolge si rifiuti di effettuare il rimborso del titolo. In questo caso provate presso altri uffici postali.
Se, nonostante la legge, le poste si rifiutano di effettuare il rimborso non restano che due sole possibilità; ricorrere ad un arbitrato bancario finanziario o, nel peggiore dei casi, rivolgersi ad un avvocato e portare la cosa in tribunale.

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