Come abbiamo visto nella nostra guida allo split payment, questo meccanismo permette una definizione agevolata degli obblighi IVA, con la società che fornisce servizi e prodotti alla pubblica amministrazione che riceverà, come corrispettivo, un importo al netto dell’IVA, la quale sarà versata all’erario direttamente dall’ente che ha richiesto la fornitura.

Ad ogni modo, come anticipavamo nella stessa guida, è bene non commettere degli errori nel compimento della corretta gestione contabile delle relazioni con la PP.AA. in materia di split payment, indicando con precisioni chi siano i soggetti obbligati e quali operazioni sono comunque escluse da tale meccanismo.

Con riferimento ai soggetti obbligati, lo split payment si applica alla generalità dei fornitori degli enti pubblici e alle società quotate e/o controllate da enti pubblici, come previsto dall’art. 17-ter del d.p.r. 633/1972 dopo l’entrata in vigore dei decreti 50/2017 e 148/2017.

Dunque, sono soggetti obbligati:

  • enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
  • società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
  • società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche;
  • società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere precedenti;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Occorre poi rammentare che esiste un ambito oggettivo particolarmente puntuale nell’applicazione del meccanismo di split payment, tale per cui lo stesso non si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi che, pur essendo effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, rientrano in questi casi:

  • operazioni assoggettate a regimi speciali che non comportano l’indicazione in fattura dell’IVA;
  • cessioni di beni e alle prestazioni di servizi per le quali i cessionari o committenti siano debitori d’imposta (reverse charge);
  • “piccole spese” ovvero operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413), ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 1, commi 429 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  • operazioni esenti, escluse e fuori campo IVA ai sensi del d.p.r. 633/1972.
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