Se si parla di debiti e crediti, le banche sono sempre state attente al fenomeno. Le transazioni hanno subito però un aumento esponenziale anche con l’allargamento dei confini dell’Unione Europea, ed è per questo che si è reso necessario lo studio di una formula in grado di salvaguardare sia gli interessi delle banche, ma anche quelli di soggetti debitori e creditori. Per regolamentare queste transazioni è stato introdotto il cosiddetto Rapporto Interbancario Direttoil RID – servizio che consentiva alle banche di incassare crediti per conto del debitore che ha autorizzato l’istituto ad accettare gli addebiti che arrivano dal creditore.

Sommario dell’articolo sulla spiegazione dei rid bancario:

Regolamentazione e funzionamento: il RID al passo con i tempi

Affinché sia reso ufficiale il Rapporto Interbancario, il debitore deve acconsentire all’addebito e alla creazione della delega all’istituto. Necessaria è quindi la stipula della sottoscrizione presso la banca di riferimento o la sottoscrizione dal creditore, unico autorizzato, sotto propria responsabilità e dopo aver ricevuto il nulla osta da parte del debitore, ad inoltrare l’autorizzazione all’addebito. In questo caso, poi, la palla passerà alla banca, che dovrà decidere se autorizzare o negare la spedizione degli addebiti.

Tra le varie possibilità può anche verificarsi un caso di irrevocabilità del RID, dipendente in maniera esclusiva dal termine del servizio per il quale il Rapporto era stato posto in essere. La categorizzazione del RID in Italia era data dai soggetti effettivamente interessati al servizio: relazioni di tipo commerciale, utenze varie ad uso domestico e RID veloce per rapporti più rapidi. Dal 4 luglio 2010, però, questa ripartizione è stata bypassata e snellita, proponendo un accorpamento sotto il nome di RID ordinario per quelli relativi ad utenze e gestioni commerciali.

I vantaggi del rid

I vantaggi di questo servizio riguardano entrambi i protagonisti: il creditore velocizza il rientro di quote insolute e automatizza ulteriormente il sistema di gestione degli introiti, mentre il debitore ottiene una gestione dei pagamenti non solo comoda e più accessibile, ma anche ottimale dal punto di vista dell’accorciamento della tempistica – evitando quindi le lunghe attese presso gli sportelli di istituti bancari o postali. Con la delega permanente conferita alla banca, poi, è pressoché garantita la sicurezza e l’effettiva transazione, e si risparmia anche sull’uso di ricevute e imposte di bollo.

Informazioni sul Rapporto Interbancario Diretto

Se il Rapporto Interbancario Diretto si basa sulla scadenza e in quella data precisa il conto corrente del debitore non dispone dei fondi necessari, è l’istituto di credito a prendere in carico il pagamento, anche in concomitanza di contestazioni che sopraggiungano in data successiva alla scadenza stessa. La banca non interviene solo se il debitore abbia sospeso o revocato la delega per pagamenti ancora non scaduti o non soluti. Dal 5 luglio 2010 il Rapporto Interbancario si è adeguato a quanto imposto dall’Unione Europea nella Payment Services Directive, e per questo tutti gli utenti consumatori, ovvero coloro che non usufruiscono dei conti correnti per fini professionali e si identificano come persone fisiche possono stornare il pagamento fino ad 8 settimane, superando il limite precedente di 5 giorni lavorativi.

L’evoluzione del RID in SSD: le novità

La situazione è leggermente cambiata con l’entrata in vigore del SEPA Direct Debit, che secondo la normativa estesa all’area europea permette, previa autorizzazione l’incasso in addebito su un conto corrente. Tali servizi sono entrati in vigore nelle banche dell’area euro dal 1 novembre del 2009, ma in Italia le direttive sono state recepite solo otto mesi più tardi. Le novità principali riguardano gli Schemi di addebito diretto stabiliti dall’European Payments Council. Gli addebiti della prima categoria sono esclusivamente pensati per regolamentare i rapporti tra un soggetto erogatore di servizi e un consumatore pagatore secondo lo schema B2C che è esteso anche ai pagatori per conto di imprese, ma le stesse possono usufruire di un servizio customizzato sulle proprie esigenze nell’ottica del B2B.

Obbligatorietà del rid ssd

L’obbligatorietà del passaggio a questa strumentazione è diventata obbligatorio e d’uso esclusivo a partire dal 1 febbraio del 2014, in seguito alla norma europea numero 260 del 2012. A partire da tale data tutte le domiciliazioni dei pagamenti di formato RID sono state accantonate e sostituite dagli SSD, uniformando quindi il servizio in tutti i paesi dell’area SEPA. La migrazione è stata ultimata però solo il 1 febbraio del 2016 per tutti quei prodotti minori: per citare l’esempio dell’Italia, sono migrati a SSD solo l’anno scorso i RID ad importo fisso e i RID finanziari.

Pagamenti MAV, RAV e RIBA

Sussistono però alcuni pagamenti che non possono essere inclusi in questa tipologia di servizio, in quanto esclusi dall’applicazione del regolamento. In Italia, si tratta di MAV, RAV e RIBA. Le novità sono diverse, ma tutte studiate nell’ottica di uniformare il processo e di snellirlo il più possibile. Su territorio nazionale sono stati archiviati tutti i Codici di Riferimento delle Operazioni, sostituiti da una nuova sequenza che identifica l’operazione a livello internazionale e conosciuta come Transaction Reference Number (TRN).

Altre Informazioni sulla nuova versione Rid SSD

Nella nuova versione scompaiono anche gli importi delle transazioni, visto che gli SSD riportano solo l’IBAN del debitore, il codice della banca presso cui è registrato il conto corrente, gli estremi del creditore e ulteriori informazioni a corollario. Infine, con la nuova procedura il soggetto che eroga il servizio e attende il pagamento deve sempre avere copia del mandato di SSD sottoscritto dal debitore con i relativo codice CRO, e deve conservarlo a garanzia di avvenuta autorizzazione e per evitare eventuali contestazioni. La cancellazione del mandato e la variazione del conto di addebito sono attuabili solo in caso di accordo tra il creditore e il debitore, ma eventuali novità contrattuali devono essere comunque ratificate e archiviate dal soggetto erogante.

Vantaggi dell’addebito diretto

Il vantaggio principale dell’addebito diretto SEPA “core” è tutto nella tutela del debitore: si può chiedere il rimborso secondo la logica tutta britannica del “no asked question based”, che non autorizza l’istituto a richiedere motivazioni. A livello di rapporti tra banche, il diritto di rimborso del pagatore sino a 8 settimane dopo l’addebito è però anche traducibile in una forma di garanzia: la banca del debitore infatti è autorizzata a richiedere i fondi precedentemente trasferiti e – di fatto – ad annullare la transazione.

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